
L’Arbitrato
Le pillole assicurative di Aiello Assicurazioni
Premesso che l’Arbitrato è quell’istituto che generalmente viene classificato:
- rituale, quando gli arbitri esplicano una funzione giurisdizionale, essendo regolamentato dal Codice di Procedura Civile, il lodo ha la medesima efficacia della sentenza di un giudice.
- irrituale o libero, quando gli arbitri hanno ricevuto dalle parti mandato per la risoluzione di una eventuale controversia, mediante un accordo di natura contrattuale sostitutivo della volontà delle parti e la cui decisione è vincolante nei confronti delle stesse alla stregua di qualsiasi patto negoziale.
Nelle condizioni generali del contratto viene inserita la cosiddetta clausola arbitrale o compromissoria che affida eventuali divergenze ad un collegio arbitrale. Vi è da notare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di un patto compromissorio ancorché irrituale o libero comporta la rinuncia delle parti alla tutela in sede giurisdizionale dei diritti oggetto del patto compromissorio stesso.
Tale rinuncia viene meno e riapre la strada della tutela giurisdizionale se il lodo non è ammesso o se è nullo. Inoltre, al contrario del patto compromissorio rituale (che ha una specifica regolamentazione legislativa), la clausola devolutiva della controversia ad arbitri irrituali è disciplinata esclusivamente dall’autonomia contrattuale privata.
UnipolSai, per risoluzione di controversie, prevede la clausola arbitrale; viene generalmente richiamata per polizze auto o moto e serve, quindi, per trovare un accordo semplice e celere in sede stragiudiziale.
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